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Come i capponi di Renzo?

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Il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto edizione 2, emendamento 2 del 22 dicembre 2016 dell’ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, è stato oggetto di contestazione da parte dell’ANSV, Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.


Poiché di sicurezza del volo si tratta, la querelle, insolita in Italia fra istituzioni tra cui dovrebbe prevalere la leale collaborazione, merita a mio avviso una approfondita analisi dei motivi che hanno indotto il commissario dell’ANSV Bruno Franchi a prendere carta e penna per segnalare al “Ministero (sic) delle infrastrutture e dei trasporti” che l’art. 29 del regolamento dell’ENAC “...non è in linea con il regolamento UE 996/2010”.

Tralasciando il fatto che l’ENAC è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e non al Ministero (D.M. 3 giugno 1999), nel merito mi sembra che il contenzioso abbia comunque posto  all’attenzione degli operatori aeronautici due ordini di problemi. Uno sostanziale ed uno di diritto.

Sul piano sostanziale la pretesa dell’ANSV di essere l’unico soggetto titolato in Italia a svolgere indagini sugli eventi aeronautici al fine di migliorare la sicurezza, mi sembra oltre che non corretta semplicemente irrealistica.

Il commissario dell’ANSV Franchi che da vent’anni è seduto sulla medesima poltrona dopo aver più volte scambiato  alternativamente il cappello da presidente con quello di commissario, ha dichiarato più volte (e puntualmente scritto negli annuali “Rapporti informativi” sulla sicurezza aerea in Italia), di non avere risorse umane sufficienti per poter svolgere tutte le inchieste di sicurezza cui l’ANSV sarebbe tenuta a fare ai sensi del suo atto istitutivo e dei regolamenti europei.

E’ ampiamente noto che negli archivi dell’ANSV giacciono inevase ormai da anni numerosissime inchieste di sicurezza su incidenti o inconvenienti aeronautici in cui sono stati coinvolti anche aeromobili di grandi dimensioni che hanno provocato gravi danni, morti e feriti.

La stessa ANSV, a causa dei motivi innanzi ricordati,  non svolge inchieste di sicurezza su eventi in cui sono coinvolti gli apparecchi da diporto o sportivo anche se esse siano altamente opportune e auspicabili.

Sul piano giuridico, si impone una esatta lettura dell’art. 29 del regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto ed. 2” per comprendere se le rimostranze esternate dal professor Franchi siano fondate.

L’ENAC, non afferma mai, nell’articolo 29 del suo regolamento, di voler svolgere “Inchieste di sicurezza”, vale a dire quelle che l’ANSV svolge in virtù delle disposizioni del decreto legislativo n.66/1999, come modificato dal regolamento (UE) n.996/2010 e che hanno, per loro definizione, speciali caratteristiche.

Le “inchieste di sicurezza” che l’ANSV svolge hanno (o dovrebbero avere) quelle caratteristiche peculiari che sono esattamente delineate oltre che dal decreto legislativo n.66/1999 istitutivo dell’Agenzia, dal regolamento 996/2010 e dall’allegato 13 alla Convenzione Internazionale sull’Aviazione Civile.

Cosa hanno di particolare queste “inchieste di sicurezza” da non poter essere confuse con qualsivoglia investigazione (ad esempio quelle svolte dall’autorità giudiziaria)? Essenzialmente che esse dovrebbero essere svolte con garanzia di assoluta indipendenza e riservatezza al solo fine di prevenzione, da una autorità (in Italia l’ANSV) che nello svolgimento delle inchieste di sicurezza, non sollecita né riceve istruzioni da alcun soggetto esterno e gode di autorità illimitata nella sulla sua condotta.

Come dicevamo ”l’inchiesta di sicurezza”, vale a dire quella svolta dall’ANSV con le sue garanzie e prerogative, non è ne può pretendere di essere l’ unica investigazione che altri soggetti potrebbero essere interessati a svolgere. L’autorità giudiziaria, ad esempio, svolge anch’essa quando ne ha interesse, investigazioni su eventi aeronautici, finalizzate ad accertare colpe e responsabilità. Finalità del tutto diverse da quelle delle inchieste di sicurezza dell’ANSV

Gli stessi operatori aeronautici in presenza di un evento che li vede coinvolti, svolgono delle investigazioni per capire cosa è successo ed in che modo si può porre rimedio. Certamente nessuno pretende di chiamare queste indagini “inchieste di sicurezza” , comunque, nel limite del possibile, alcuni accertamenti vengono svolti, ed anch’essi contribuiscono a fornire insegnamenti di sicurezza alla comunità aeronautica.

Per ritornare all’articolo 29 del regolamento “incriminato”, emanato dall’ENAC in virtù dei poteri regolamentari riconosciuti all’ente, non si può non constatare che in esso vi sono non già prescrizioni alternative o sostitutive da quelle riconosciute all’ANSV, bensì prescrizioni aggiuntive coerenti  alle “prerogative dell’Ente in tema di accertamenti e di indagine che esso può mettere in atto in occasione di alcuni eventi”, come specificato da ENAC in una lettera di risposta agli appunti mossi da Franchi, e perciò perfettamente lecite e, aggiungo io, opportune e auspicabili.

Ciò che bisogna constatare, comunque, è che tale irragionevole posizione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo impedisce qualunque contributo (anche se indiretto) al miglioramento della sicurezza aerea che da qualunque parte provenga, dovrebbe essere il benvenuto.

ENAC e ANSV come i manzoniani capponi di Renzo?

(7 febbraio 2017)

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